Emanazione DL 17/2022 – modifica dell’art. 72 e sostituzione dell’Allegato XIX del D.Lgs. 101/2020 – Sorveglianza radiometrica sui materiali (prodotti e semilavorati) in metallo

La presente per informare che è stato emanato il DL 17/2022 che modifica l’art. 72 del D.Lgs 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (riferimento ns circolare 19/2021); tale decreto stabilisce la fine del regime transitorio sui controlli radiometrici e sostituisce l’Allegato XIX del D.Lgs 101/2020. Le disposizioni di tale allegato entreranno in vigore il 30 giugno 2022.

Nello specifico l’Art. 40 del DL 17/2022 decreta quanto segue:

i soggetti che a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dall’Allegato XIX del D.Lgs 101/2020, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali.

Le disposizioni del succitato Allegato XIX si applicano (esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto) anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

  1. a) attività d’importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell’Allegato 2 (in allegato alla mail);
  2. b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell’Allegato 2 (in allegato alla mail), alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3 (su richiesta delle autorità competenti indirizzata all’Agenzia delle dogane), 4 (controllo effettuato dall’Agenzia delle dogane) e 5.

Tabella riepilogativa misure da adottare:

Da sottoporre a sorveglianza radiometrica Modalità esecutive (Allegato XIX)
Rottami e altri materiali metallici di risulta I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

–          effettuano la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico

–          eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali

 

I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui sopra:

–    misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa

–    effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto

(periodicità dei controlli e il numero campioni, stabiliti in un’apposita procedura, predisposta da un esperto in radioprotezione (almeno di II grado))

 

I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano:

–    controllo radiometrico esterno rispetto al carico all’ingresso dello stabilimento di arrivo

–    controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali

Prodotti semilavorati in metallo elencati nell’Allegato 2 (in allegato alla mail) I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati e prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale, eseguono la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo, tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico.
Prodotti finiti in metallo elencati nell’Allegato 2 (in allegato alla mail)
NB. La strumentazione atta alla verifica radiometrica dovrà essere conforme alle norme specifiche (consultare l’esperto in radioprotezione).

 Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche

Si specifica che le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l’abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo sia alle dipendenze dei soggetti sopra menzionati, sia sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, operi sotto le direttive dell’esperto di radioprotezione e si attenga alle procedure scritte definite dall’esperto di radioprotezione e alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

Si specifica che in ogni caso in cui si deve applicare sorveglianza radiometrica, sarà necessario incaricare un esperto in radioprotezione almeno di II grado.

Pertanto, se avete già una figura di riferimento, vi consigliamo di contattare l’esperto e di valutare gli adempimenti da effettuare sulla base della Vs attività. In caso contrario, possiamo fornirvi il nominativo di un esperto di Ns fiducia.

Share