PIANO NAZIONALE DI AZIONE PER IL RADON

La presente per informare che, con il DPCM 11/01/2024, è stato adottato il Piano nazionale d’azione per il Radon 2023-2032, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024 n. 43. Lo scopo del Piano nazionale è quello di ridurre i rischi derivanti nel lungo periodo da esposizione al radon in edifici e luoghi di lavoro.

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, invisibile, inodore, incolore e insapore. È un prodotto del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione. Essendo un gas, il radon può facilmente accumularsi nell’aria e in ambienti chiusi si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici è insufficiente. Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon è stato classificato, infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità.

Il piano nazionale d’azione per il Radon (menzionato nella ns circolare 19/2021 che si allega alla mail), è attuativo dell’art. 10 del d.lgs. 101/2020, che reca la disciplina sulla sicurezza e la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM. L’aggiornamento del piano è previsto ogni dieci anni.

In particolare, vengono individuati:

– i luoghi di lavoro interessati dalle prescrizioni del piano stesso

obblighi di misurazione delle concentrazioni di radon ed eventuali misure correttive nel caso di superamento delle soglie;

strumenti di prevenzione, risanamento ed efficientamento energetico;

– obblighi specifici di formazione sui rischi da esposizione al radon per lavoratori, datori di lavoro e RSPP, ulteriori rispetto alla formazione base sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008.

In considerazione delle potenziali implicazioni sulla salute dei lavoratori, è necessario che il datore di lavoro conduca un’attenta valutazione, attraverso misurazioni della concentrazione media annua di radon negli ambienti di lavoro, al fine di prevenire qualsiasi rischio derivante dall’esposizione al radon.

Tale valutazione va effettuata:

  1. a) luoghi di lavoro sotterranei (definiti come locali o ambienti con almeno tre pareti interamente sotto il piano campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno);
  2. b) luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei e situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie* (individuate dalle regioni) di cui all’articolo 11 D.Lgs 101/2020;
  3. c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10 D.Lgs 101/2020, ovvero:

– locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta

– impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)

– centrali idroelettriche;

  1. d) stabilimenti termali.

Aree prioritarie in Regione Lombardia (Gazzetta Ufficiale 211 del 9/9/2023)

Elenco dei primi novanta comuni della Regione Lombardia individuati in area prioritaria:

Abbadia Lariana (LC), Algua (BG), Anfo (BS), Aviatico (BG), Bagolino (BS), Besano (VA), Bisuschio (VA), Branzi (BG), Caino (BS), Campodolcino (SO), Carona (BG), Casargo (LC), Cassiglio (BG), Ca-stano Primo (MI), Castello dell’Acqua (SO), Castione della Presolana (BG), Casto (BS), Chiavenna (SO), Clusone (BG), Costa Serina (BG), Cunardo (VA), Dervio (LC), Ferrera di Varese (VA), Fino del Monte (BG), Fonteno (BG), Foppolo (BG), Gandellino (BG), Gerola Alta (SO), Ghedi (BS), Gordona (SO), Gromo (BG), Grosio (SO), Idro (BS), Isola di Fondra (BG), Lavenone (BS), Lenna (BG), Livigno (SO), Lodrino (BS), Lovero (SO), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Mazzo di Valtellina (SO), Mese (SO), Mezzoldo (BG), Moio de’ Calvi (BG), Montirone (BS), Odolo (BS), Oliveto Lario (LC), Olmo al Brembo (BG), Oltressenda Alta (BG), Onore (BG), Piario (BG), Piazza Brembana (BG), Piazzatorre (BG), Piazzolo (BG), Piuro (SO), Ponte di Legno (BS), Ponte in Valtellina (SO), Ponte Nossa (BG), Premana (LC), Premolo (BG), Riva di Solto (BG), Sabbio Chiese (BS), Saltrio (VA), Samolaco (SO), San Giacomo Filippo (SO), Selvino (BG), Sernio (SO), Solto Collina (BG), Songavazzo (BG), Spriana (SO), Temù (BS), Torre di Santa Maria (SO), Tovo di Sant’Agata (SO), Valbondione (BG), Valdidentro (SO), Valdisotto (SO), Valfurva (SO), Valgoglio (BG), Vallio Terme (BS), Valnegra (BG), Valvestino (BS), Vanzaghello (MI), Varenna (LC), Vervio (SO), Vestone (BS), Vezza d’Oglio (BS), Villa di Chiavenna (SO), Villa d’Ogna (BG), Vione (BS), Vobarno (BS)

Si specifica che la Regione Veneto ed Emilia Romagna non hanno ancora individuato aree prioritarie.

Nei luoghi di lavoro, l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di Radon in aria entro 24 mesi decorrenti:

  1. a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di luoghi di lavoro sotterranei o stabilimenti termali
  2. b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco delle aree prioritarie, nell’ipotesi di luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie (per Regione Lombardia entro il 9/9/2025)
  3. c) dal 21/02/2024 nell’ipotesi di locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente) e centrali idroelettriche;
  4. d) dall’inizio delle attività se successivo al punto b) o punto c).

Ai fini della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, devono essere impiegati dispositivi idonei di misurazione e la durata della misurazione è di un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi,

Per l’applicazione degli obblighi per l’esercente si riportano alcuni criteri per l’individuazione dei punti di misura, ovvero i luoghi di lavoro esentati dalle misurazioni:

  • luoghi di servizio: spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi;
  • locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno.

 

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