Nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente ADR

È stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto Ministeriale del 07/08/2023 che regolamenta i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/09/2023.
Nello specifico, il decreto individua le condizioni alle quali le imprese, che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più attività connesse (imballaggio, carico, riempimento o scarico), di merci/rifiuti pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dall’accordo ADR. Il decreto, inoltre, va ad abrogare quanto precedentemente in essere: il Decreto Ministeriale del 4 luglio 2000 n. 90/T.

Di seguito si riportano i casi di esenzione.

Art.3 – Casi di esenzione per natura di trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
Sono esentate alla nomina le aziende che:
• rientrano nei casi di esenzione previsti nell’ADR;
• applicano le condizioni di trasporto previste dalle disposizioni:
o speciali applicabili ad alcune materie o oggetti;
o per il trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate;
o per il trasporto delle merci pericolose imballate in quantità esenti.

Art.4 – Casi di esenzione per trasporto in colli
Sono esentate alla nomina le aziende che rispettano tutte le seguenti condizioni:
• effettuano operazioni (es. trasporto o spedizione) esclusivamente nel rispetto dei limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.4 dell’ADR;
• effettuano al massimo un numero pari di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare (sempre con il totale annuo di n.24);
• predispongono un apposito registro interno di monitoraggio delle operazioni eseguite annualmente.

Art.5 – Casi di esenzione per spedizioni occasionali
Sono esentate alla nomina le aziende che rispettano tutte le seguenti condizioni:
• le materie/rifiuti devono essere caricate alla rinfusa o in cisterna;
• le materie/rifiuti devono essere assegnate al gruppo terzo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
• effettuano al massimo un numero pari di 12 operazioni per anno solare e 2 operazioni per mese solare (sempre con il totale annuo di n.12), con il limite massimo di 50 tonnellate di merci/rifiuti pericolose trasportate per anno solare;
• predispongono un apposito registro interno di monitoraggio delle operazioni eseguite annualmente.
Art.6 – Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione
Sono esentate alla nomina le aziende che risultano unicamente destinatarie di spedizioni di merci/rifiuti pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa, le quali si configurano come destinazione finale di tali merci.

Il registro deve essere compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modo cartaceo o digitale) per minimo 5 anni e deve essere reso disponibile in caso di richiesta dall’Ente di controllo.

Si precisa che il legale rappresentante dell’impresa, che intende avvalersi dell’esenzione della nomina del consulente, deve assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e applicate correttamente.

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