Formazione Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL – Interpello n. 3/2023 del Ministero del Lavoro

La presente per rammentare che, come indicato nell’ Interpello n. 3/2023 del Ministero del Lavoro (in allegato alla presente) e in linea con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 in materia di formazione di lavoratori e dei loro rappresentanti (art.37), per la definizione delle ore di formazione e del relativo aggiornamento è necessario valutare quanto definito nel CCNL di propria pertinenza.
Art.37 – Comma 11 “[…] La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
Considerando che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, vi invitiamo a verificare nel vostro CCNL di riferimento l’eventuale presenza di indicazioni in merito.

Rimaniamo a diposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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