Nomina consulente ADR – Scadenza del 31 dicembre 2022

Con la presente si informa che il 31 dicembre 2022 scadrà la seguente misura transitoria introdotta con l’ADR 2019:

Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose.

L’obbligo è dunque esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.

Per completezza, si riporta di seguito la definizione, secondo il capitolo 1.2, dello Speditore:

l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

La norma ADR rimanda a ogni Stato il compito di predisporre eventuali esenzioni alla nomina del consulente per le imprese le cui attività riguardano quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto oppure che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

La norma di riferimento italiana è il D.L. n. 40 del 4 febbraio 2000, la quale riporta che sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente imprese che effettuano operazioni di trasporto, carico e scarico di merci pericolose in trasporti di quantitativi limitati (da valutare caso per caso), ma gli speditori non vengono considerati.

Pertanto gli speditori dovranno procedere con la nomina del consulente ADR anche se effettuano spedizioni in quantitativi ridotti, salvo che entro fine anno non venga aggiornato il decreto legislativo sopra nominato.

Si informa inoltre che a partire dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo ADR 2023. Le modifiche apportate saranno obbligatorie a partire dal 1° luglio 2023, visto il periodo transitorio di 6 mesi.

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