Derivazioni acque – comunicazione prelievo – pagamento canoni

Con la presente si rammentano al Responsabile aziendale le seguenti scadenze:

1. Comunicazione acque prelevate da pozzi, sorgenti, corpi d’acqua superficiali ANNO 2023 riferito all’anno 2022.

SCADENZA: 31 marzo 2023
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti coloro che prelevano acque pubbliche (da pozzo, da sorgente o da corso d’acqua superficiale) per uso connesso ad attività aventi fine di lucro
ENTE COMPETENTE Province in cui ricadono le opere di presa.
ESCLUSIONI: i prelievi definiti come domestici dall’articolo 4 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2.
MODALITA’: DA QUEST’ANNO dovranno essere presentate unicamente in forma telematica tramite l’applicativo SIPIUI
L’accesso avviane tramite SPID O CNS
Per l’inserimento della denuncia è necessario essere in possesso dell’ID pratica o dell’ID concessione cui la denuncia si riferisce (entrambi gli ID sono riportati negli avvisi di scadenza del pagamento del canone annuale dell’utenza di acqua pubblica).

Se di vostro interesse Arianna Ambiente srl è disponibile ad effettuare questo inserimento per conto vostro tramite apposita delega e fornitura dei dati necessari per la compilazione entro il 28/03/2023.

2. Pagamento canoni di concessione derivazione acqua ANNO 2023 (annuale e anticipato)
SCADENZA: 30 giugno 2023
Per la tabella degli importi dei canoni e le modalità di pagamento di Regione Lombardia, si rimanda al seguente indirizzo:
Canoni demaniali per l’uso di acque pubbliche (regione.lombardia.it)
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/tributi-e-canoni-per-le-imprese/canoni-demaniali/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche

SANZIONI
Di seguito si riporta il testo del comma 8 dell’art. 133 del D. Lgs 152/06.
“Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell’art. 95 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00 Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.”

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