Scadenza del periodo transitorio per l’applicazione del Regolamento (UE) 2020/878 in materia di Schede di Sicurezza (SDS)

Con la presente per informare che il 31 Dicembre 2022 è scaduto il periodo transitorio per applicare il Regolamento 2020/878 che va a definire i contenuti delle SDS dei prodotti chimici.Le SDS dei prodotti presenti in azienda devono quindi oggi rispondere al nuovo regolamento; pertanto, qualora non vi fossero già state inviate le versioni aggiornate delle schede di sicurezza dei prodotti in uso nella vostra azienda, si consiglia di farne richiesta. Si ricorda che il fornitore ha l’obbligo di rendervi disponibile la versione aggiornata, in italiano, delle SDS dei prodotti acquistati negli ultimi 12 mesi.

Le schede dovranno riportare la corretta normativa di riferimento (2020/878), questa indicazione potrà essere trovata o nell’intestazione del documento oppure nella sezione 16 della stessa. Per chiarezza delle indicazioni si riportano qui le definizioni dei principali termini utilizzati:

Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione

Miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

Quando si parla di prodotto si intende indistintamente una sostanza o una miscela.

Segue tabella con indicazione delle principali modifiche introdotte.

PRINCIPALI MODIFICHE ALLE SDS INTRODOTTE DA REG. 2020/878
Punto SDS Modifica introdotta
Sezione 1.1 Se disponibile, deve essere indicato l’Identificatore di formula univoco (UFI) per le miscele pericolose. Questo è un codice identificativo basato sull’allegato VIII del regolamento CLP, si tratta di un codice alfanumerico di 16 caratteri separati in quattro blocchi tramite dei trattini.

Il codice UFI dovrà essere inoltre presente anche nell’etichettatura apposta sul prodotto.

L’obbligo di apposizione dell’UFI sull’etichetta e in SDS si applica dal:

  • 01/01/2021 per miscele non ancora presenti sul mercato, per uso professionale o al consumo
  • 01/01/2024 per miscele non ancora presenti sul mercato, per uso industriale
  • 01/01/2025 per miscele già notificate (salvo vengano apportate modifiche alla miscela)
Sezione 2.3 Qualora il prodotto sia stato incluso nell’elenco degli interferenti endocrini o abbia proprietà di interferenza con il sistema endocrino deve essere specificato. Per le miscele, questa indicazione vale per ognuna delle sostanze presenti in concentrazione superiore allo 0,1% di peso.
Sezione 3.1 Sostanze: se disponibili, è necessario indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M, e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del CLP.

Inoltre se la sostanza riguarda una nanoforma, sia che sia già stata registrata o meno, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che incidono sulla sicurezza della sostanza.

Sezione 3.2 Miscele: sono stati aggiornati i criteri per i quali una sostanza deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti, per esempio dovranno essere inserite tutte quelle sostanze che hanno riconosciute proprietà di interferenza con il sistema endocrino e sono presenti in concentrazione pari o superiore allo 0.1%.

Dovranno essere inoltre inseriti, se disponibili per le sostanze indicate negli ingredienti della miscela, il limite di concentrazione specifico, il fattore M, e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del CLP.

In caso di presenza di nanoforme, dovranno essere indicate le caratteristiche delle particelle che incidono sulla sicurezza della sostanza.

Sezione 9.1 Sono state meglio specificate e descritte le informazioni richieste in questa sezione, le loro definizioni e i casi applicabilità e non applicabilità. Anche in questa sezione, in particolare per le indicazioni relative ad idrosolubilità e coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, dovranno essere inserite le informazioni specifiche alle nanoforme, qualora presenti.
Sezione 11.2 Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3
Sezione 12.6 Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull’ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3
Sezione 14 Sono state aggiornate le disposizioni specifiche previste dalla sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS)
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